Capo III

 

INTERVENTI PER IL SISTEMA SCOLASTICO PER L’UNIVERSITA’
E PER LA RICERCA

 

 

Art. 68

(Altri interventi a favore del sistema dell’istruzione)

 

1. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 e dell’articolo 30, comma 2 ultimo periodo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227. L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricola relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricola, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole Regioni percorsi e progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto 119 è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007-2008.

 

2. Fino alla attuazione di quanto previsto dal comma precedente, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi da parte delle strutture accreditate dalle Regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dette risorse, per una quota non superiore al 3%, sono destinate alle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione.

 

3. Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l’anno 2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50% delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti Enti locali. Per tali finalità, le Regioni e gli Enti locali concorrono, rispettivamente, nella misura di un terzo della quota predetta, nella predisposizione dei piani di cui all’articolo 4 della medesima 11 gennaio 1996, n. 23. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e adeguamento a norma, le Regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell’accordo denominato patto per la sicurezza tra Ministero della Pubblica Istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

 

4. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al 120 decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL definisce, in via sperimentale per il triennio 2007- 2009, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l’abbattimento delle barriere architettoniche e/o l’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il Consiglio di indirizzo e di vigilanza determina altresì l’entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui sopra, utilizzando a tal fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo n. 38/2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il Consiglio di amministrazione dell’INAIL definisce i criteri e le modalità per l’approvazione dei singoli progetti e provvede all’approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.

 

5. Al fine di favorire ampliamenti dell’offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.

 

6. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria superiore Nei limiti delle disponibilità di cui al comma 11. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell’istruzione secondaria superiore e, si applica altresì, limitatamente all’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori. 121

 

7. Per far fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, verranno attivati, previo accordo in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia, per favorire un’effettiva continuità del percorso formativo lungo l’asse cronologico 0-6 anni. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tal fine vengono utilizzate annualmente le risorse previste dall’articolo 7, comma 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell’articolo 2, comma 1, lett. e) ultimo periodo della medesima legge. L’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 è abrogato.

 

8. A partire dal 2007 il sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell’alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale e con il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

 

9. Ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall’Unione Europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i 122 centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati “Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”. Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al comma 1, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

10. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata la spesa di 30 milioni di euro, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al miglior supporto delle attività didattiche.

 

11. Per gli interventi previsti dai precedenti commi, con esclusione del comma 3, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall’anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono disposte, dal Ministro dell’economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l’assegnazione delle risorse agli interventi previsti dal presente articolo.

 

12. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base denominate “scuole non statali” dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di euro 100 milioni, da destinarsi prioritariamente alle scuole dell’infanzia.