Capo
III
INTERVENTI
PER IL SISTEMA SCOLASTICO PER L’UNIVERSITA’
E PER LA
RICERCA
Art.
68
(Altri interventi
a favore del sistema dell’istruzione)
1. L’istruzione
impartita per almeno dieci anni è
obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di
scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di età. L’età per
l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi
dell’articolo 28,
comma 1 e dell’articolo 30, comma 2 ultimo periodo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.
L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio
conclusivo
del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle
competenze previste dai curricola
relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito
decreto adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi
dell’articolo 17,
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel
rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici
previsti dai predetti curricola,
possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole Regioni percorsi e progetti che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche, siano in grado di prevenire e
contrastare la dispersione e di favorire il
successo nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Le strutture formative che
concorrono alla realizzazione dei predetti
percorsi e progetti devono essere
inserite in un apposito elenco
predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto 119 è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Stato-Regioni di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sono fatte
salve le competenze delle Regioni a
statuto speciale e delle
Province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformità ai rispettivi
statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L’innalzamento
dell’obbligo di istruzione decorre
dall’anno scolastico 2007-2008.
2. Fino alla
attuazione di quanto previsto dal comma precedente, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui
all’articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano,
pertanto confermati i finanziamenti
destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti
percorsi da parte delle strutture
accreditate dalle Regioni sulla base dei
criteri generali definiti
con decreto adottato dal Ministro della
pubblica istruzione di
concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dette
risorse, per una quota non superiore al 3%, sono destinate alle misure nazionali
di sistema, ivi compreso il
monitoraggio e la valutazione.
3. Per
l’attivazione dei piani di edilizia scolastica
di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e
successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni
per l’anno 2007 e 100 milioni per ciascuno
degli anni 2008 e 2009. Il 50% delle risorse assegnate annualmente ai sensi del
precedente periodo è destinato al
completamento delle attività di messa
in sicurezza e di adeguamento a norma
degli edifici scolastici
da parte dei competenti Enti
locali. Per tali finalità, le Regioni
e gli Enti locali
concorrono, rispettivamente, nella misura di un terzo
della quota predetta, nella predisposizione dei piani di
cui all’articolo 4 della medesima 11 gennaio 1996, n. 23. Per il
completamento delle opere di messa in
sicurezza e adeguamento a norma, le
Regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo
al 31 dicembre 2009,
decorrente dalla data di
sottoscrizione dell’accordo
denominato patto per la sicurezza tra
Ministero della Pubblica Istruzione,
regione ed enti locali della medesima
regione.
4. Nella
logica degli interventi per il
miglioramento delle misure di prevenzione di cui al 120 decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il
Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL definisce, in via sperimentale per il triennio 2007- 2009,
d’intesa con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale,
con il Ministro della
pubblica istruzione e
con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti
degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l’abbattimento delle barriere
architettoniche e/o l’adeguamento delle strutture alle vigenti
disposizioni in tema di sicurezza e
igiene del lavoro. Il Consiglio di indirizzo e di vigilanza determina altresì
l’entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di
cui sopra, utilizzando a tal fine anche le risorse che si rendessero disponibili a
conclusione delle iniziative di attuazione dell’art. 24
del decreto legislativo n. 38/2000.
Sulla base degli indirizzi definiti, il Consiglio di amministrazione dell’INAIL
definisce i
criteri e le modalità per l’approvazione dei singoli
progetti e provvede all’approvazione dei finanziamenti dei singoli
progetti.
5. Al fine di
favorire ampliamenti dell’offerta
formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature
scolastiche, anche
in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro
genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il
Ministro della pubblica istruzione
definisce, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, criteri e parametri sulla base dei quali sono
attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.
6. La gratuità
parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n.448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno
dell’istruzione secondaria superiore Nei limiti delle disponibilità di cui al
comma 11. Il disposto del comma 3 del
medesimo articolo 27 si
applica anche per il primo e per il secondo anno dell’istruzione secondaria superiore e, si applica altresì, limitatamente all’individuazione dei
criteri per la determinazione del
prezzo massimo complessivo della
dotazione libraria, agli anni successivi
al secondo. Le istituzioni
scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di
libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.
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7. Per far fronte
alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età,
verranno attivati, previo accordo in
sede di Conferenza Unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, progetti
tesi all’ampliamento
qualificato dell’offerta formativa
rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative
sperimentali improntate a criteri di
qualità pedagogica, flessibilità,
rispondenza alle caratteristiche della specifica
fascia di età. I nuovi servizi
possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità
che si qualificano come
sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia, per favorire un’effettiva
continuità del percorso formativo lungo l’asse
cronologico 0-6 anni. Il Ministero della pubblica istruzione concorre
alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale
di innovazione ordinamentale di cui
all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e assicura specifici
interventi formativi per il personale docente e non docente che
chiede di essere utilizzato nei nuovi
servizi. A tal fine vengono utilizzate annualmente le risorse previste
dall’articolo 7,
comma 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate
al finanziamento dell’articolo 2,
comma 1, lett. e) ultimo periodo
della medesima legge. L’articolo 2
del decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59 è abrogato.
8. A partire dal 2007 il sistema dell’istruzione e della
formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e
successive modificazioni, è riorganizzato nel quadro del potenziamento
dell’alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera
tecnico scientifica, secondo le linee guida adottate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della pubblica
istruzione formulata di concerto
con il Ministro del lavoro e delle
previdenza sociale e
con il Ministro per lo sviluppo economico,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281.
9. Ferme restando
le competenze delle Regioni e degli
Enti locali in materia, in relazione
agli obiettivi fissati dall’Unione Europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla
popolazione adulta, anche immigrata
con particolare riferimento alla conoscenza
della lingua italiana, i 122
centri
territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su
base provinciale e
articolati in reti territoriali e
ridenominati “Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti”. Ad essi è attribuita autonomia amministrativa,
organizzativa e didattica,
con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari
percorsi scolastici,
da determinarsi in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle
autonomie scolastiche istituite in ciascuna
regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di
cui al comma 1, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza
Unificata a norma del
decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
10. Per gli anni
2007, 2008 e 2009, è destinata la spesa di 30 milioni di euro, da
iscriversi nello stato di previsione
del Ministero della pubblica
istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni
tecnologiche necessarie al miglior supporto delle attività
didattiche.
11. Per gli
interventi previsti dai precedenti
commi, con esclusione del comma 3, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a
decorrere dall’anno 2007. Su proposta
del Ministro della pubblica
istruzione, sono disposte, dal Ministro dell’economia e delle finanze, le variazioni di
bilancio per l’assegnazione delle
risorse agli interventi previsti dal presente articolo.
12. Al fine di
dare il necessario sostegno alla
funzione pubblica svolta dalle
scuole paritarie nell’ambito del
sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti,
iscritti nelle unità previsionali di
base denominate “scuole non statali”
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di euro 100 milioni, da destinarsi
prioritariamente alle scuole
dell’infanzia.