OBBLIGO di ISTRUZIONE

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? IL NUOVO OBBLIGO DI ISTRUZIONE. Portale del Ministero PI sull'obbligo di istruzione à

NORMATIVA

Elevamento obbligo di istruzione (Legge 27 dic. 2006, n. 296, articolo 1, comma 622)
Regolamento e norme (DM 329/07)
Regolamento e norme con il documento direttivo e la presentazione degli assi culturali
                                       a cura della Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica
Linee guida (27 dic. 2007)
Schede di rilevazione

DOCUMENTAZIONE E INTERVENTI

? Obbligo di istruzione a 16 anni  (dal sito di M.Bastico)
? Intesa per l'attuazione dell'obbligo di fra USR e Regione in Emilia Romagna (2007)
? La pietra lombarda (Editoriale dal sito DIESSE)
 



La pietra lombarda

Dal sito dell’Associazione Professionale di docenti DIESSE (Didattica e Innovazione Scolastica)
Newsletter n. 08 – a.s. 2007/08 - Editoriale

È destino che il Ministro Fioroni debba inciampare nella pietra costituita dalla legge della Regione Lombardia sul sistema educativo di istruzione e formazione, approvata dal Consiglio regionale il 27 luglio 2007 e impugnata dal Governo davanti alla Corte Costituzionale.

In occasione del recente convegno organizzato dalla Fondazione Corriere della Sera, il Ministro ha dichiarato che la legge lombarda presenta elementi di incostituzionalità riguardanti, soprattutto, l’obbligo di istruzione che sulla base della legge finanziaria 2007 (comma 622) e poi del successivo Regolamento del 22 agosto scorso dovrà essere impartito per almeno 10 anni.

Il ragionamento di Fioroni, che si è modificato rispetto a quanto dichiarato in passa to, è il seguente: il nuovo obbligo implica che dei ragazzi fino a 16 anni debba occuparsi lo Stato, ad eccezione degli iscritti ai percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione relativamente agli anni scolastici 2007/08 e 2008/09.
Fino a qualche tempo fa aveva detto il contrario, e cioè che l’obbligo di istruzione non è solo statale e si può assolvere “anche” nei percorsi triennali regionali di istruzione e formazione. Punto.

Ora invece domina l’esegesi del viceministro Bastico che reagendo alle proteste di Formigoni in riferimento alla impugnazione della legge lombarda, rivendica al Ministero della Pubblica Istruzione il compito di redigere l’elenco dei percorsi formativi nei quali, a determinate condizioni, si può assolvere l’obbligo d’istruzione.

E le Regioni? 
Ovviamente per legge dovranno essere coinvolte, tramite la Conferenza Stato Regioni, eppure sembra dominare l’idea che l’assolvimento dell’obbligo sia una faccenda totalmente, o quasi, in capo allo Stato.

Se tutto ciò avrà un seguito, addio modello lombardo e soprattutto addio autonomia regionale in tema di percorsi di istruzione e formazione: dopo il 2008/09 si chiude.

Continuiamo a sostenere che questo modo di concepire la Costituzione e la vicenda dell’obbligo di istruzione sia viziata dal pregiudizio e, tutto sommato, da una mal sofferta percezione che la riforma Moratti abbia fatto di più e meglio.

Come i n altre occasioni abbiamo evidenziato, la dialettica innescata dall’impugnazione del pacchetto normativo nato all’ombra del Pirellone mette in causa l’esistenza di un vero secondo canale di istruzione e formazione nel nostro Paese: quella seconda articolazione del sistema di istruzione secondario che la legge 53/2003 (riforma Moratti) prevedeva a chiare lettere e che poi nella fase attuativa venne tenacemente smontato (ma la legge è ancora lì, perfettamente vigente…).
E lo smontaggio prosegue con Fioroni artefice, a dar retta alle ultime dichiarazioni, di un obbligo di istruzione centralizzato sia dal punto di vista degli ordinamenti, che delle risorse finanziarie.

Ma chi l’ha detto che debba essere così?

In realtà la Costituzione parla in tutt’altra maniera, là dove esplicita (Titolo V, art. 117) che lo Stato ha competenza assoluta sulle norme generali della istruzione, mentre tutto il resto della istruzione è materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, fatta salva l’autonomia delle istit uzioni scolastiche ed esclusa l’IFP (istruzione e formazione professionale).

Secondo una terminologia non molto comprensibile, forse, ai non addetti ai lavori, ma ricca nella sostanza, è qui rappresentato un modello sussidiario di istruzione in cui lo Stato è sollecitato a favorire tutto ciò che si muove dal basso della società per ampliare la qualità dell’offerta formativa e abbattere il fenomeno della dispersione scolastica.
L’obbligo di istruzione dovrà allora essere correttamente inteso come diritto-dovere all’istruzione, da assolvere sia nello Stato sia nei percorsi di istruzione e formazione (che non sono di competenza statale).

Far tornare indietro l’orologio fino a concepire l’obbligo all’istruzione come il vecchio obbligo scolastico, tutto statale, non giova veramente a nessuno

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Obbligo di istruzione a 16 anni
(dal sito di Mariangela Bastico, Viceministro PI)

Si tratta del più grande investimento, formativo e culturale, per elevare i livelli di istruzione dei giovani, dopo quello realizzato nel 1962 con l’introduzione della scuola media unica.
Innalzare l’obbligo di istruzione a 16 anni significa realizzare “la scuola del non uno di meno”, che accompagni tutti i ragazzi verso un livello di istruzione superiore. Condizione necessaria per diventare cittadini attivi e consapevoli attraverso strumenti sufficienti ad affrontare la vita e il lavoro contemporaneo. Ecco perché il primo nemico da combattere è la dispersione scolastica, che oggi supera il 20%, puntando a centrare progressivamente l’obiettivo del 10% fissato a Lisbona.
Sottolineo che tra gli effetti del nuovo l’obbligo c’è l’innalzamento dell’età di ingresso nel mondo del lavoro a 16 anni.
Obbligo di istruzione non significa “biennio unico”, cioè uguale in tutte le scuole superiori. Non è un prolungamento della scuola media: i due anni di obbligo appartengono alla scuola superiore che continua ad articolarsi in licei, istituti tecnici e professionali.
L’unitarietà della scuola dell’obbligo è data non dall’unicità dei programmi, ma dalla omogeneità dei livelli di apprendimenti e di saperi – suddivisi per competenze, conoscenze ed abilità – che devono raggiungere tutti i ragazzi al termine del percorso di istruzione obbligatoria. Questi livelli, articolati in quattro assi culturali - dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale - non costituiscono un appiattimento degli insegnamenti, ma sono il traguardo minimo comune, pur in presenza di programmi che rimangono differenti, ad esempio tra un liceo classico e un istituto tecnico.
Va chiarito che l’obbligo non costituisce un punto terminale del percorso scolastico: i ragazzi devono conseguire almeno una qualifica professionale triennale o un diploma di scuola superiore. Dopo l’obbligo c’è, infatti, il diritto-dovere all’istruzione fino almeno a 18 anni, che si realizza nella scuola, nella formazione professionale e nell’apprendistato.
Il regolamento sull’obbligo entra in vigore da quest’anno scolastico ed è applicato in via sperimentale per due anni, nei quali ci sarà un approfondito confronto con il mondo della scuola: si avvieranno sperimentazioni e si accoglieranno proposte di modifica ed integrazione da inserire nel testo regolamentare che andrà definitivamente in vigore.
Proprio per questo le norme sull’obbligo costituiscono un riferimento di carattere culturale e di innovazione didattica e non determinano modifiche ordinamentali.

- Regolamento
- Documento tecnico
- Assi culturali
- Competenze chiave di cittadinanza
- Nota inviata dal Vice Ministro al CNPI, a seguito dell'audizione in materia di obbligo di istruzione

- Parere del CNPI

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